Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 20 giugno 2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Questo concetto, sebbene tecnico, è fondamentale per comprendere il funzionamento del nostro sistema giudiziario e i limiti entro cui è possibile impugnare una decisione. Nel caso di specie, una ricorrente si è vista non solo respingere il proprio appello, ma anche condannare al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Una persona aveva proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 29 gennaio 2025. L’obiettivo era ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Il caso è quindi giunto all’ultimo grado di giudizio, dove i giudici non esaminano nuovamente i fatti, ma si limitano a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e il Significato di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia è dirimente: significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente. L’atto di impugnazione è stato rigettato in via preliminare perché privo dei requisiti formali o sostanziali che la legge richiede per poter essere esaminato. In pratica, la porta del giudizio di Cassazione è stata chiusa prima ancora che la discussione potesse iniziare.
Le Motivazioni
L’ordinanza è sintetica ma chiara nel suo esito. La Corte rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Sebbene il documento non entri nel dettaglio dei motivi specifici di inammissibilità, si può dedurre che le argomentazioni della ricorrente non fossero idonee a mettere in discussione la sentenza della Corte d’Appello, che il provvedimento cita come basata su un “puntuale e logico apparato argomentativo”. L’inammissibilità scatta quando, ad esempio, i motivi del ricorso sono generici, non pertinenti alle violazioni di legge denunciabili in Cassazione, o manifestamente infondati. La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la proposizione di ricorsi avventati o puramente dilatori.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio cardine della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di precise regole processuali. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo ha proposto. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione solidi, specifici e giuridicamente fondati, evidenziando come il sistema giudiziario si doti di strumenti per sanzionare l’abuso del processo e garantire l’efficienza della giustizia.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché l’atto di ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. L’impugnazione viene quindi respinta in via preliminare.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha preso questa decisione?
L’ordinanza stabilisce che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questo suggerisce che le motivazioni presentate non erano idonee a contestare validamente la sentenza della Corte d’Appello, la quale, secondo i giudici, era supportata da un apparato argomentativo logico e puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24853 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 30/12/1986
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N.10620/25 DI MOLA
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento
sanzionatorio, e in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto
con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pp. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025