Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/12/1989
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art.
640 cod. pen. con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non
è consentito trattandosi di prospettazioni generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono con le quali ci si limita a sostenere
apoditticamente l’assenza di prova in ordine alla sussistenza di artifizi e raggiri e alla attribuibilità all’imputato della contestata condotta illecita
/
senza alcuna puntuale critica argomentata avverso la motivazione posta a base della sentenza
impugnata ( pag. 1) che ha valorizzato la ricostruzione offerta dalla persona offesa
– ritenuta attendibile anche perché riscontrata dalla documentazione in atti- che comprovava l’azione decettiva realizzata dal ricorrente;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione
di legge con riferimento agli art. 62
bis e 133 cod. pen. in ordine al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena risulta manifestamente infondato, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di elementi positivi ai fini del riconoscimento della invocata diminuente in favore dell’imputato, peraltro gravato da due precedenti penali e la particolare complessità della condotta fraudolenta che giustificava lo scostamento della pena inflitta dal minimo edittale (pag. 2 della parte motiva della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giugno 2025.