Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16889 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a PALERMO il 11/01/1976
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/09/1970
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dat avviso alle parti;
udit la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la memoria
successivamente inviata, e considerato quanto segue:
COGNOME
– il primo motivo, attinente alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto, è reiterativo e diretto alla rivalutazione del merit
proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di
Cassazione;
– gli ulteriori motivi, concernenti il mancato riconoscimento della clausola di esclusione della punibilità ex art. 131
bis c.p. e le circostanze attenuanti generiche,
sono generici poiché non considerano e non si confrontano con il dictum
della Corte di appello, che abbondantemente ed adeguatamente giustifica il rigetto a pg. 4 ed
a pg. 5, rispettivamente;
Ca nfa rotta :
l’unico motivo, cumulativo, ma propositivo degli stessi argomenti, soffre delle medesime ragioni di inammissibilità, risolvendosi nella riposizione degli stessi argomenti già formulati, ed adeguatamente rigettati, dalla Corte d’appello con motivazione ineccepibile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co GLYPH Estensore GLYPH
La Presidente