Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Solo una Copia
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata dove non si discutono più i fatti, ma la corretta applicazione della legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: non si può presentare un ricorso inammissibile basato sulla semplice riproposizione di argomenti già bocciati. L’esito, in questi casi, è una condanna certa alle spese e a una sanzione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di contestare la decisione, sperando in un annullamento della condanna da parte della Suprema Corte.
Tuttavia, l’appello non ha superato il primo vaglio, quello di ammissibilità, arenandosi prima ancora di una discussione nel merito della questione.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano validi per essere discussi in sede di legittimità.
La ragione di questa decisione è netta e serve da monito: non si possono utilizzare gli stessi argomenti, già vagliati e respinti, sperando in un esito diverso. La Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un organo di controllo sulla legalità delle decisioni precedenti.
Le Motivazioni: Perché un Appello Diventa un Ricorso Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nel concetto di motivi “meramente riproduttivi”. La Corte ha osservato che le censure sollevate dal ricorrente erano una semplice fotocopia di quelle già presentate e, soprattutto, già adeguatamente analizzate e respinte con “corretti argomenti giuridici” dal giudice di merito.
In particolare, la Corte d’Appello aveva già affrontato in modo esauriente sia il profilo soggettivo (l’intenzione o la colpa) sia quello oggettivo (la materialità del fatto) del reato contestato. Riproporre le stesse identiche questioni alla Cassazione, senza sollevare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge da parte del giudice precedente), rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Le implicazioni di questa ordinanza sono dirette e severe. Dichiarando l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi legati al procedimento in Cassazione.
2. Una somma di tremila euro: versata a favore della Cassa delle ammende, una sanzione che funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e cognizione di causa. I ricorsi alla Suprema Corte devono basarsi su solide argomentazioni giuridiche relative a violazioni di legge, non sulla speranza che un giudice diverso possa interpretare i medesimi fatti in modo differente.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che i motivi presentati nell’appello sono una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte in un precedente grado di giudizio, senza introdurre nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11350 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11350 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il 21/09/1988
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 17-20, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, dove è stato correttamente affrontato tanto il profilo soggettivo che quello oggettivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.