Ricorso inammissibile: quando l’appello è solo una replica
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte non può essere accolto. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di impugnazione specifici e pertinenti, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo confermi la condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato, tramite i suoi legali, ha cercato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Le doglianze difensive miravano a smontare l’impianto accusatorio e la valutazione dei fatti così come operata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso non era altro che una “replica di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto o vizi procedurali, ma si è limitata a riproporre le stesse questioni già decise, sperando in un diverso esito. La Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti (il cosiddetto “giudizio di merito”), ma solo di verificare la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che contesta la valutazione delle prove senza evidenziare un errore di diritto è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato come gli argomenti dei giudici di merito fossero “giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti” e privi di “manifeste incongruenze logiche”. I giudici hanno ritenuto che la sussistenza della condotta materiale e dell’atteggiamento soggettivo (il dolo) fosse stata adeguatamente provata e motivata. Inoltre, la Corte ha specificato che l’intensità del dolo e il disvalore oggettivo del fatto erano tali da non poter essere considerati di “tenuità dell’offesa”, un’argomentazione evidentemente sollevata dalla difesa per cercare di ottenere un proscioglimento. L’inammissibilità del ricorso ha fatto scattare l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. È uno strumento volto a correggere errori di diritto, non a ottenere una nuova valutazione dei fatti. La presentazione di un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo si rivela una strategia processuale inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La decisione rafforza il principio di definitività delle sentenze di merito, se correttamente motivate, e scoraggia impugnazioni dilatorie o pretestuose, garantendo una maggiore efficienza del sistema giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a replicare profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, senza presentare nuovi e validi argomenti giuridici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare un nuovo “giudizio di merito”, ovvero una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27621 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica di profili di censura già ade vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, punt al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisit immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta sussistenza condotta materiale e di un atteggiamento soggettivo ( implicitamente ma inequivocabi ricavabile dal motivare) destinati a dare conto, con giudizio di merito non sindacabil sede, di un disvalore oggettivo e di una intensità del dolo inconciliabili con la tenui rivendicata dalla difesa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.