Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 23 aprile 2024, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e ulteriori oneri economici per gli imputati. Questo caso evidenzia l’importanza della specificità e della novità dei motivi quando si adisce la Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due individui, condannati in primo grado e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, hanno deciso di presentare un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna che li riteneva responsabili di specifici reati. La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali, sperando di scardinare l’impianto accusatorio confermato nei primi due gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso e la Genericità delle Censure
I ricorrenti hanno basato la loro impugnazione su tre argomenti:
1. La violazione di legge.
2. La mancata integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati.
3. Un vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della loro colpevolezza.
Tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte, questi motivi erano formulati in modo generico. Invece di contestare specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già ampiamente discusse e respinte nel giudizio precedente. Questo approccio rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile. La motivazione si concentra su un punto procedurale cruciale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta su tutti i punti contestati, tra cui la coartazione della volontà di una delle persone offese, le minacce esplicite rivolte a un’altra e l’attendibilità delle dichiarazioni di un testimone. Il ricorso non ha affrontato criticamente queste motivazioni, ma si è limitato a una ‘pedissequa reiterazione’ delle censure, senza la necessaria specificità richiesta per un giudizio di legittimità.
Conclusioni
La decisione finale è stata la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Questo ha comportato due conseguenze dirette per i ricorrenti: in primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si possono denunciare solo specifici errori di diritto o vizi di motivazione evidenti e decisivi, confrontandosi puntualmente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità. Si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
È possibile presentare in Cassazione le stesse argomentazioni respinte in Appello?
No, non se vengono semplicemente riproposte. Il ricorso in Cassazione deve contenere motivi nuovi o, quantomeno, deve criticare specificamente e logicamente le ragioni per cui la Corte d’Appello ha respinto le argomentazioni della difesa, evidenziando errori di diritto o vizi logici, e non limitarsi a una mera riproposizione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati con un unico atto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
ritenuto che i tre motivi dei ricorsi, con i quali si deduce la violazione di legg e la mancata integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e il vizio motivazione in ordine al riconoscimento degli imputati quali autori dei reati loro contestati, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3-5 sulla coartazione della volontà del COGNOME e il timore di subire ripercussioni che l’avevano indotto a consegnare il denaro preteso, sulle minacce esplicite al COGNOME e sull’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.