Ricorso Inammissibile: la Vendita di un’Auto con Chilometraggio Scalato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha posto fine a una vicenda giudiziaria riguardante la vendita di un’autovettura con il contachilometri alterato, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea i rigorosi limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché tentare una non consentita rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a tale conclusione.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello per aver venduto un veicolo dichiarando un chilometraggio significativamente inferiore a quello effettivo. L’imputato, non accettando la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per contestare la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre argomentazioni principali, tutte respinte dalla Suprema Corte:
1. Travisamento della prova: Il primo motivo lamentava un’errata valutazione della deposizione di un testimone, che a dire della difesa sarebbe stata omessa. La Corte ha ritenuto tale censura infondata, in quanto non era stata adeguatamente sollevata nei motivi d’appello e, in ogni caso, non appariva decisiva per la ricostruzione dei fatti.
2. Violazione di legge e difetto di motivazione: Con il secondo motivo, si contestava l’affermazione di responsabilità, proponendo una lettura alternativa delle prove. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito delle prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito rende il ricorso inammissibile.
3. Vizio procedurale: Il terzo motivo, infine, denunciava un vizio relativo a una relazione tecnica. Anche in questo caso, la Corte ha concluso che l’atto in questione non era decisivo per l’accertamento dei fatti e che la censura non era stata formulata in modo appropriato nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e ripetitivi. In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della Corte d’Appello, ma ha cercato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rimettere in discussione le prove. I motivi devono essere specifici, indicare con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice precedente e dimostrare che tale errore è stato determinante per la decisione. Mancando questi presupposti, il ricorso non può essere accolto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve concentrarsi su errori di diritto o su vizi di motivazione palesi e decisivi. Proporre una semplice rilettura delle prove già vagliate nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La ragione principale è che i motivi del ricorso erano generici e miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è permessa alla Corte di Cassazione. Il ricorso non ha evidenziato specifici errori di diritto o vizi logici decisivi nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è ‘decisivo’?
Significa che, anche se l’argomento sollevato dal ricorrente fosse teoricamente corretto, non sarebbe comunque in grado di cambiare l’esito finale della decisione. La Corte ha ritenuto che le presunte omissioni o vizi procedurali lamentati non avessero un’influenza determinante sulla ricostruzione complessiva dei fatti e sull’affermazione di responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME nonché la memoria depositata nell’interesse del medesimo;
ritenuto che con il primo motivo di ricorso con cui si lamenta il travisamento della prova per omissione della deposizione del teste COGNOME non risulta adeguatamente dedotto con i motivi di appello, né è prospettato in misura da rilevare un’omissione decisiva ai fini della ricostruzione del fatto;
che il secondo motivo, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità si traduce in una non consentita lettura alternativa degli elementi di prova, a fronte della vendita della vettura con un chilometraggio dichiarato ben inferiore a quello effettivo;
ritenuto che il terzo motivo lungamente reiterato in memoria che prospetta la violazione dell’art. 606 lett. d) cod. proc. pen. deduce il vizio di un atto, la cd. relazione tecnica, che non appare comunque decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti e non risulta comunque adeguatamente dedotto in sede d’appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.