Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27096 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27096 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 31/05/1957
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 606,
comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di responsabilità
per il delitto di estorsione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, e di una differente
ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto
tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,
COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le
ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata dove il giudice di appello, in aderenza alle risultanze processuali, ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto ascri all’odierno ricorrente) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.