Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma e condanna alle spese
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 26295/2025, offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, la Corte Suprema non entra nel merito della questione, ma si limita a dichiararne l’improcedibilità, con importanti conseguenze per il proponente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio la dinamica processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Brescia in data 28 gennaio 2025. L’imputato, non condividendo la decisione del GUP, ha deciso di impugnarla direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado della giurisdizione italiana.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte, che ha tenuto udienza l’8 luglio 2025. Durante l’udienza, il Consigliere relatore ha esposto i fatti e le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente, mettendo in luce gli elementi essenziali per la decisione del collegio.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
All’esito della camera di consiglio, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non hanno esaminato le ragioni di merito dell’impugnazione. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi legati al procedimento giudiziario da lui avviato.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di quattromila euro, da versare a un fondo statale destinato al miglioramento del sistema carcerario.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza è molto sintetica nel motivare la decisione. Il testo recita che, “connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo”. Sebbene non venga esplicitato il motivo specifico, questa formula indica che la Corte ha riscontrato un vizio preliminare e assorbente che ha impedito l’analisi delle doglianze. Le cause di inammissibilità possono essere molteplici: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici, la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità (come la rivalutazione dei fatti), o la carenza di interesse ad agire. La Corte, rilevata una di queste cause, si è fermata a questo stadio preliminare, ritenendo superfluo e non consentito procedere oltre.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla giustizia, e in particolare all’impugnazione, è subordinato al rispetto di precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non produce l’effetto sperato di una riforma della decisione impugnata, ma si traduce in un aggravio di costi per chi lo propone. La condanna alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza un adeguato fondamento giuridico o in violazione delle norme che ne disciplinano la presentazione. Per i professionisti e le parti, ciò sottolinea l’importanza cruciale di una redazione attenta e scrupolosa degli atti di impugnazione, per evitare che valide ragioni di merito vengano vanificate da vizi di forma.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione presenta dei vizi formali o procedurali che ne impediscono la valutazione, come ad esempio la presentazione oltre i termini previsti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 4.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare diventa definitiva dopo questa ordinanza?
Sì. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva e irrevocabile la sentenza impugnata, che quindi acquista piena efficacia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26295 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26295 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 19/06/1986
avverso la sentenza del 28/01/2025 del GIUDICE COGNOME di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 66)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epig indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissib
indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consent vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti m
specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronuncia
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de
cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia st nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
nte