Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24244 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 02/06/2001 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/01/1989
avverso la sentenza del 20/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato i ricorsi proposti avverso la sentenza del 20 febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava,
ex art.
444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME la pena di due anni, due mesi reclusione e
2.200,00 euro di multa, a NOME COGNOME la pena di due anni, sette mesi reclusione e 2.400,00 euro di multa.
Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l’esattezza dell’inquadramento giuridico della
vicenda processuale e la congruità della pena richiesta, che applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non
punibilità previste dall’art. 129 cod.. proc. pen.
Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, oltre a qualificare correttamente il reato contestato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME si
soffermava in termini congrui sul compendio probatorio acquisito, richiamando il verbale di arresto in flagranza di reato eseguito il 6 luglio 2024.
Ritenuto che il percorso argonnentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 – 01).
Per queste ragioni, i ricorsi proposti da NOME COGNOME e a NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.