Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a ANCONA il 28/10/1986
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso,
il difensore di .NOME COGNOME
deduce l’inosservanza dell’art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe limitato meramente a divincolarsi dagli agenti operanti, ponendo in essere una
mera resistenza passiva;
Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle
censure proposte nell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, a pag. 4, dà congruamente e
correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell’elemento materiale
(ivi inclusa l’offensività della condotta), quanto sotto il profilo dell’elemento psicologico;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto;
Considerato, inoltre, che la censura svolta nel secondo motivo in ordine all’applicazione della recidiva è inammissibile, in quanto contesta l’apprezzamento operato dalla Corte di appello e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito dello stesso, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.