Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità, in particolare quando si configura un ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un terzo grado di giudizio, riproponendo questioni di merito già adeguatamente vagliate nelle sedi precedenti.
Il Contesto del Caso: un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La difesa, attraverso il ricorso, mirava a contestare la decisione dei giudici di secondo grado, riproponendo una serie di censure e doglianze. In particolare, veniva contestata la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, un istituto che consente di escludere la pena per reati considerati di minima offensività.
L’Analisi della Cassazione: la Valutazione del Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti e le memorie difensive, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano chiaramente i confini del giudizio di legittimità.
La Ripetizione dei Motivi di Doglianza
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso si limitava a replicare profili di doglianza già esaminati e respinti dai giudici di merito. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero giuridicamente corrette, puntuali e coerenti con le prove emerse nel processo. Riproporre le medesime questioni in Cassazione, senza evidenziare vizi di legittimità (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione), trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte.
La Valutazione sulla “Non Tenuità del Fatto”
Specificamente, per quanto riguarda la richiesta di applicare la non punibilità per tenuità del fatto, la Cassazione ha ribadito che la valutazione su tale aspetto è una questione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. I giudici di merito avevano ritenuto il fatto non tenue basandosi su elementi concreti come il disvalore oggettivo della condotta e l’intensità del dolo. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione immune da vizi logici o giuridici, e quindi definitiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Un ricorso è inammissibile quando non attacca vizi specifici della sentenza impugnata, ma si limita a ripresentare le stesse argomentazioni difensive già disattese. La valutazione sulla gravità del fatto e sull’intensità dell’elemento soggettivo (il dolo) rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici delle fasi precedenti. L’inammissibilità del ricorso comporta, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma l’importanza di strutturare un ricorso per Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente sui vizi di legittimità e non sulla ricostruzione dei fatti. Per gli operatori del diritto, è un monito a non abusare dello strumento dell’impugnazione, evitando di presentare ricorsi meramente ripetitivi. Per i cittadini, la decisione chiarisce che il giudizio della Cassazione non è una terza istanza per riesaminare le prove, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge, e che un ricorso inammissibile ha conseguenze economiche dirette per chi lo propone.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché si limitava a replicare profili di doglianza che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di applicare la “non tenuità del fatto”?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, ritenendo che tale valutazione, basata sul disvalore della condotta e sull’intensità del dolo, fosse un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità in quanto privo di manifeste incongruenze logiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e letta la memoria difensiva con la quale son state ribadite l’ammissibilità e la fondatezza dei profili di censura prospettati dal ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di doglianza già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la non tenuità del fatto avuto riguardo, in particolare, alle complessive indicazioni rese in ordine al disvalore oggettivo della condot giudizio e alla intensità del dolo, aspetti correttamente ritenuti, con valutazione di merit sindacabile in questa sede, non compatibili con la causa di non punibilità rivendicata dalla dif rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delia somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 aprile 2024.