Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 18/10/1995
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce il
vizio della motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva;
Considerato che il motivo, peraltro, aspecifico, è inammissibile, in quanto
è stato dedotto in relazione ad una sentenza di concordato in appello emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato, infatti, che, in tale forma di sentenza, l’accordo delle parti in
ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di
ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale
(ex plurimis:
Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279788 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.