Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione Porta a una Condanna
L’ordinanza n. 5616/2024 della Corte di Cassazione fornisce un chiaro monito sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso in esame dimostra come la semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio non solo sia inefficace, ma comporti anche sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i principi della procedura penale in materia di impugnazioni.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a ricalcare le stesse doglianze già formulate e ritenute infondate dai giudici d’appello.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile per Manifesta Infondatezza
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che l’impugnazione non introduceva nuovi profili di censura validi, ma si configurava come una mera replica di questioni già adeguatamente esaminate e disattese nel merito. La Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero già fornito argomenti puntuali e giuridicamente corretti per respingere le lamentele dell’imputato, evidenziando la “manifesta infondatezza” delle stesse.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza evidenziare vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione), equivale a chiedere alla Corte un riesame del merito, compito che non le spetta. Per questo motivo, un ricorso di tale tenore è considerato, per legge, ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze di tale declaratoria sono delineate con precisione dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. La Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. L’impugnazione non può essere uno strumento per ritardare l’esito del processo riproponendo all’infinito questioni già decise, ma deve basarsi su motivi seri e pertinenti al giudizio di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il caso nel merito perché l’impugnazione non rispettava i presupposti richiesti dalla legge. In questo specifico caso, il ricorso è stato respinto perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza e dall’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria, che in questa vicenda è stata fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
È sufficiente riproporre le stesse censure in Cassazione per ottenere una nuova valutazione del caso?
No. L’ordinanza chiarisce che la semplice replica di censure già adeguatamente esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio è una pratica che non costituisce un valido motivo di ricorso e, anzi, ne determina l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDI NANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti puntuali e giuridicamente corretti d a rimarcare la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze in rito prospettatenel corso de giudizio di appello e ribadite con l’odierna impugnazione ( si veda dalltim capoverso di pagi 2 sino al secondo capoverso di pagina 3);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.