Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PADOVA il 27/10/1978
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
PI
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Belluno del 8 novembre 2022, per il reato
di cui all’art. 186, commi 2 lett.
c)
e
2-sexies, digs. 30 aprile 1992, n. 285.
Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si tratta di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quan riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret
argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 5 sent. app.), altresì considerato c il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME NOMECOGNOME
Rv. 283489). Occorre, peraltro, ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la
relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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