Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre questioni già decise nei gradi di giudizio precedenti. Comprendere i criteri di ammissibilità è fondamentale per chiunque si avvicini al sistema giudiziario, poiché un errore in questa fase può precludere l’esame nel merito della propria causa, con conseguenze economiche significative.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur avendo dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, aveva confermato le statuizioni civili a carico dell’imputato. Ciò significa che, sebbene la responsabilità penale non potesse più essere affermata a causa del tempo trascorso, l’obbligo di risarcire il danno alla parte civile rimaneva in piedi.
L’imputato, non accettando tale esito, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, contestando la sua responsabilità e, di conseguenza, la fondatezza delle statuizioni civili. L’impugnazione era, quindi, mirata esclusivamente a ribaltare gli effetti civili della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 26 maggio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, sebbene concisa, è estremamente significativa dal punto di vista procedurale.
Analisi di un Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione preliminare dei motivi del ricorso. I giudici hanno osservato che tutti i motivi proposti non erano altro che una riproduzione delle censure già avanzate in appello. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva già esaminato adeguatamente tali argomenti, respingendoli con motivazioni corrette dal punto di vista giuridico.
In sostanza, il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, né criticava in modo specifico e pertinente le ragioni esposte dai giudici di secondo grado. Si limitava a riproporre le stesse argomentazioni, sperando in un diverso esito. Questo comportamento processuale è contrario alla funzione stessa del giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità). Un ricorso inammissibile è proprio quello che, come in questo caso, non riesce a superare questo vaglio preliminare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione deve contenere critiche specifiche e nuove rispetto a quanto già deciso, non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che comporta conseguenze economiche per il ricorrente.
Per l’imputato, la decisione significa la definitiva conferma delle statuizioni civili a suo carico. Inoltre, deve farsi carico non solo delle spese del procedimento, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: prima di intraprendere un’impugnazione, è essenziale valutare attentamente la sussistenza di validi motivi di diritto, per evitare di incorrere in una declaratoria di ricorso inammissibile e nelle relative penalità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso alla Corte di Cassazione riguardava la responsabilità penale o quella civile?
Il ricorso è stato proposto ai soli effetti civili, per contestare la responsabilità dell’imputato che fondava la condanna al risarcimento dei danni, nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOMMATINO il 31/10/1954
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
. NOME Visti gli atti, la sentenza impugnata (non doversi procedere nei confronti dell’imputato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili). Esaminati i motivi di ricorso.
OSSERVA
Tutti i motivi di ricorso – proposto ai soli effetti civili – con i quali si contesta penale responsabilità dell’imputato, sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (vedi pag.4).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
Il Consigliere COGNOME ensore COGNOME
Il Pres dente