Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo e terzo motivo sono generic meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla carenza dell’elemento psicologico e a
mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (cfr. le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo mo
di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 1
cod. pen., non sono state dedotte in appello; iii) in ogni caso l’invocata causa di non punibi non può essere riconosciuta in questa Sede essendo necessari, al fine della verifica dei suoi
presupposti, ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 365
27/10/2020, COGNOME, Rv. 280118 – 02).
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della
Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
fè estensore
Il Presi COGNOME