Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha respinto un’impugnazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, condannando la parte ricorrente a significative sanzioni economiche. Questo provvedimento ci permette di approfondire il concetto di inammissibilità e le sue implicazioni pratiche nel processo penale.
Il Caso in Esame: un Ricorso Fermato in Partenza
La vicenda processuale ha visto una persona impugnare una decisione emessa dalla Corte d’Appello di Milano, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’organo di ultima istanza non è entrato nel merito della questione. Invece, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Significato di Ricorso Inammissibile in Cassazione
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi talmente gravi da impedirne l’esame nel merito. La Corte di Cassazione, in questi casi, non valuta se la sentenza impugnata sia giusta o sbagliata, ma si ferma a un controllo preliminare, formale e sostanziale, dell’atto stesso.
Le Cause Comuni di Inammissibilità
Le ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile sono molteplici e includono:
* Vizi di forma: come la mancata sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
* Mancanza di specificità dei motivi: quando i motivi di ricorso sono generici, astratti o non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di fatto: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, per sua natura, inammissibile.
Le Conseguenze Economiche della Inammissibilità
La decisione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come evidenziato dall’ordinanza, la parte ricorrente subisce una condanna a due tipi di pagamenti:
1. Le spese processuali: i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
2. Una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende: una somma di denaro, qui quantificata in 3.000 euro, che ha una funzione sanzionatoria per aver azionato inutilmente la macchina della giustizia di ultima istanza.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza, nella sua concisione, non esplicita i motivi specifici che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. Questo è tipico dei provvedimenti della Settima Sezione Penale della Cassazione, che spesso si occupa di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La motivazione è, in un certo senso, implicita nella stessa dichiarazione di inammissibilità: l’atto di impugnazione era talmente carente dei requisiti di legge da non meritare un’analisi approfondita. La Corte ha ritenuto, evidentemente, che i vizi fossero palesi e non superabili, giustificando una decisione rapida e la conseguente sanzione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole rigorose. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere una revisione della sentenza, ma comporta anche costi significativi. Ciò serve da monito sull’importanza di affidarsi a difensori specializzati e di formulare i motivi di ricorso con la massima precisione e specificità, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto, per evitare una pronuncia che chiude definitivamente le porte della giustizia e apre quelle delle sanzioni economiche.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito perché mancava dei requisiti essenziali previsti dalla legge per essere discusso. La Corte non ha valutato se la decisione precedente fosse giusta o sbagliata, ma solo che l’appello era formalmente o sostanzialmente non valido.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario di ultima istanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19143 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19143 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/02/1997
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché: i) il primo e terzo motivo sono generic meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla carenza dell’elemento psicologico e a
mancata esclusione della recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (cfr. le pagine 3 e 4); ii) le censure di cui al secondo mo
di ricorso, attinenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 1
cod. pen., non sono state dedotte in appello; iii) in ogni caso l’invocata causa di non punibi non può essere riconosciuta in questa Sede essendo necessari, al fine della verifica dei suoi
presupposti, ulteriori accertamenti fattuali estranei al giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 365
27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 – 02).
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della
Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
fè estensore
Il Presi COGNOME nte