Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18708 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 06/02/1980
avverso l’ordinanza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Locri, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha rigettato in data 18.10.2024 l’istanza di rideterminazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, della pena
inflittagli con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 17.9.2007;
Considerato che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui quando, successivamente alla pronuncia di una
sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d’illegittimità
costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell’esecuzione deve
rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo
se l’esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice della esecuzione che, in considerazione della intervenuta espiazione della pena, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della stessa, presentata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge) (Sez. 1, n. 32193 del 28/5/2015, Quaresima, Rv. 264257 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 42858 del 29/5/2014, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 260697 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025