Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CLUSONE il 12/07/1997
avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Considerato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 9 aprile 2025 nei confronti di COGNOME
NOME dal Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova;
considerato che il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 224 ter, comma 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 168 ter,
comma 2, cod. pen. perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura competente alla irrogazione delle sanzioni
amministrative accessorie obbligatorie;
letta la nota del Procuratore generale in data 13 giugno 2025;
considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell’interesse concreto a
impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione
degli atti all’autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all’adempimento omesso personalmente, ovvero
facendone richiesta all’ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez.
4, n. 6528 del 09/01/2018, COGNOME, Rv. 272207 – 01; Sez. 4, n. 3474 del
12/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239026 – 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 14 luglio 2025
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