Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28927 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28927 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a LIVORNO il 20/03/1983
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che, riconoscendo la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze generiche sull’aggravante contestata e
conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale la ricorrente era stata ritenuta
responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si denunzia la violazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’eccessività del trattamento sanzionatorio conseguente alla mancata applicazione della massima diminuzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all’art. 62,
n. 4, cod. pen. – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.