Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28808 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 11/02/1987
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 21/11/1993
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da COGNOME e COGNOME ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in concorso tra loro.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la
mancanza di idonea motivazione a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità (così NOME COGNOME) e della esclusione di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (così Akrache Achraf).
Considerato che la pronuncia impugnata, diversamente da quanto prospettato nei ricorsi, è sostenuta da conferente apparato argomentativo in
punto di responsabilità degli imputati, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e
591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore