Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Decisione della Cassazione
Quando si intraprende un percorso legale, è fondamentale comprendere non solo le possibilità di successo, ma anche i rischi associati. Una delle eventualità più significative nel processo penale è la dichiarazione di ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione. Questo esito non solo pone fine al tentativo di impugnazione, ma comporta anche precise conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso. Un’ordinanza recente della settima sezione penale della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 4 aprile 2024. Il ricorrente, cercando di ottenere una revisione della decisione di secondo grado, ha portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte e il Significato di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso, dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Ma cosa significa esattamente? Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che non può essere esaminata nel merito. Ciò accade quando il ricorso manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come ad esempio la corretta esposizione dei motivi, il rispetto dei termini per la presentazione, o la contestazione di questioni non ammesse in sede di legittimità. In pratica, la Corte non valuta se il ricorrente abbia ragione o torto sui fatti, ma si ferma a una valutazione preliminare, riscontrando un vizio che impedisce di procedere all’analisi del merito.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in provvedimenti di questo tipo, la motivazione è implicita nella stessa declaratoria. La Corte, dopo l’analisi degli atti e l’udienza, ha evidentemente riscontrato la mancanza di uno o più presupposti procedurali che la legge richiede per poter esaminare un ricorso. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza diretta e automatica prevista dal codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Conclusioni
La conclusione del procedimento è chiara e serve da monito. Il ricorrente non solo non ha ottenuto la riforma della sentenza impugnata, ma è stato anche condannato a sostenere i costi del procedimento da lui avviato e a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, e in particolare al giudizio di legittimità, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso presentato senza i dovuti requisiti non solo è destinato a fallire, ma espone il proponente a conseguenze economiche rilevanti, volte a sanzionare l’uso improprio dello strumento processuale.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso non viene esaminato nel merito, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi deve pagare le spese processuali in caso di ricorso inammissibile?
Le spese processuali sono interamente a carico del ricorrente che ha presentato l’impugnazione dichiarata inammissibile.
Oltre alle spese processuali, quale altra sanzione è stata applicata nel caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13977 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 01/08/1992
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli
artt. 624-bis e 625 primo comma, n. 2 cod. pen (capo A) e per il reato di cui all’art.
385 cod. pen. (capo B);
Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici
dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-5 che peraltro fanno leva su uno specifico
elemento di identificazione costituito dal tatuaggio sulla mano sinistra; pag. 6 su esclusione art. 131-bis cod. pen.; pagg. 6-8 su diniego art. 62 bis cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/03/2025