Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
Si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine all’art.
133 c.p.
La sentenza della Corte di appello è stata, però, emessa ex art. 599-bis cod.
proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l’accordo con il Procuratore generale.
Il ricorso è quindi inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la
rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., limita la cognizione del giudice di secondo grado che
ha ad oggetto solo i motivi non oggetto di rinuncia e produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’intero svolgimento processuale, ivi
compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Né può rimettersi in discussione, il tema della pena, siccome
oggetto di accordo.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 17.1.2025