Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29103 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME – NOME COGNOME ) nato il 10/01/1997 il avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg.13669/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi
alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trieste, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti
criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di
elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, tenuto conto della
corretta disamina in punto di diritto di accedere all’interno della cella da parte degli agenti della Polizia penitenziaria per rimettere in sicurezza il luogo;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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