Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20751 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20751 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 19/10/1994
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di
Foggia in data 06/06/2023, che aveva ritenuto NOME Pio COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di
anni uno e mesi otto di reclusione;
Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024
r.g.sent. a carico di NOME COGNOME COGNOME così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di
Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all’oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella
irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché
manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
Il Conjig “ere estensore
GLYPH
NOME