Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28934 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA 11 13/10/1994
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e all’omessa
valutazione della prova consistente nelle acquisite videoregistrazioni – è
inammissibile, in quanto volto ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di
emergenze processuali; la Corte territoriale ha valorizzato, con argomentazioni logiche, gli elementi probatori che hanno condotto al giudizio di responsabilità. In
particolare, si è evidenziato come dalla visione dei filmati risultasse chiaro che l’uomo raffigurato nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza
corrispondesse alla persona dell’imputato; in relazione alla sottrazione del trapano, si è chiarito, in motivazione, come tale condotta sia stata confermata dalla
dichiarazione resa dalla persona offesa, sulla cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, alla luce dei numerosi riscontri effettuati dalla PG (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il P GLYPH “dente