Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non si esaurisce sempre con una sentenza di merito. A volte, l’atto con cui si impugna una decisione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. È il caso del ricorso inammissibile, un concetto fondamentale della procedura penale che comporta conseguenze significative per chi lo propone. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce le severe implicazioni di un’impugnazione che non rispetta i canoni previsti dalla legge, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 1 ottobre 2024. Un individuo, ritenendosi leso da tale decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. Il caso veniva quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte per la valutazione di ammissibilità.
L’udienza, tenutasi l’11 aprile 2025, ha avuto come unico oggetto la disamina preliminare del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Questo tipo di valutazione è un filtro essenziale per garantire che alla Corte di Cassazione giungano solo impugnazioni fondate su vizi di legittimità e non su una semplice riconsiderazione dei fatti.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione è stata netta e perentoria. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul caso. Questa declaratoria non è priva di conseguenze.
In primo luogo, la sentenza impugnata della Corte d’Appello di Genova diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato a sostenere due oneri finanziari:
1. Il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria, equitativamente fissata dalla Corte, ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo delineare le ragioni generali per cui un ricorso per Cassazione viene respinto in questa fase preliminare. Tipicamente, un ricorso inammissibile può derivare da vizi come la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che attengono al merito dei fatti (e non a violazioni di legge, unico ambito di competenza della Cassazione) o la carenza di interesse ad agire. La Corte, nel dichiarare l’inammissibilità, sancisce che l’atto introduttivo del giudizio non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato nel contenuto.
Le conclusioni
La decisione in commento sottolinea l’importanza cruciale della tecnica redazionale e del rispetto dei presupposti processuali nel presentare un ricorso per Cassazione. Un’impugnazione non è una mera formalità, ma un atto giuridico complesso che deve essere strutturato con rigore e precisione. La declaratoria di inammissibilità non solo rende vana la speranza di una riforma della sentenza, ma aggrava la posizione del ricorrente con sanzioni economiche non trascurabili. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso al più alto grado di giudizio richiede un’attenta valutazione dei motivi di diritto e il pieno rispetto delle regole procedurali, pena la chiusura immediata del processo con addebito di spese e sanzioni.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, quale altra sanzione è stata applicata nel caso specifico?
Il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la persona che lo aveva proposto al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30733 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/03/1995
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avy4o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 ottobre 2024, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma dell decisione resa dal Tribunale di Savona il 23 novembre 2023, pronunciandosi ai sensi dell’art.
599
bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 32.000 di mult
la pena inflitta a NOME COGNOME in ordine a due episodi del reato di cui all’art. 73 co del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertato in Albenga il 17 agosto 2023.
È stato proposto il 14 ottobre 2024 ricorso per cassazione, con cui la difesa dell’imputato censurato la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità.
Il 14 febbraio 2025 è pervenuta la dichiarazione rilasciata il 12 febbraio 2025 presso la Ca
Circondariale di Ivrea da Charaf El Arrague, il quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché quello de versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2025.