Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23578 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23578 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/04/1979
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede
di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di
censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui
all’art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto (l’imputato,
trovato in strada, tentava anche di sottrarsi al controllo di polizia) e della carenza di elementi idonei in positivo a fondare l’applicazione delle circostanze attenuanti
generiche che la difesa, anche con l’odierno ricorso, giustifica apoditticamente richiamando la volontà dell’imputato di far ritorno nell’abitazione anche quale elemento incidente sul dolo che non era stato contestato in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025