Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio porti a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione ribadisce la funzione della Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, non deputato a riesaminare il merito della vicenda.
Il Caso in Analisi: un Appello Meramente Riproduttivo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando una serie di censure. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata non sul contenuto delle doglianze, ma sulla loro natura e modalità di presentazione.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto l’impugnazione. I giudici hanno ritenuto che le censure prospettate dal ricorrente non fossero ammissibili in sede di legittimità. Il motivo principale è che esse si limitavano a riprodurre, in modo sostanzialmente identico, profili di doglianza che erano già stati adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dai giudici di merito.
In particolare, la Corte ha osservato come gli argomenti difensivi fossero stati affrontati con motivazioni giuridicamente corrette e puntuali. Tra questi, vi era la questione relativa all’applicabilità del principio di specialità attenuata, un punto che la Corte d’Appello aveva risolto in linea con la giurisprudenza consolidata della stessa Cassazione. Proporre nuovamente la stessa questione senza addurre nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata rende il ricorso un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non spetta alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (come la violazione di legge o il vizio di motivazione) e non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni difensive già respinte. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare in modo critico e specifico dove e perché la decisione di secondo grado abbia errato nell’applicazione del diritto. La declaratoria di ricorso inammissibile serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia sommersa da impugnazioni dilatorie o prive di un reale fondamento giuridico. Per i legali, ciò si traduce nella necessità di elaborare atti di impugnazione mirati, che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza appellata, anziché limitarsi a riproporre le medesime tesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure proposte erano meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale principio giuridico specifico è stato menzionato come correttamente applicato dai giudici di merito?
La Corte di Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio di specialità attenuata, di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b della legge Mae, in linea con la giurisprudenza consolidata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11257 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11257 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 09/12/1990
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Ì
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di doglianza adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive avuto riguardo alla ritenuta applicabilit specie del principio di specialità attenuata di cui all’art 26, comma 2, lettera b legge Mae in l con la giurisprudenza di questa Corte richiamata dall’ultimo capoverso di pagina 2 della decisione
impugnata
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2024.