Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le doglianze possono essere esaminate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la genericità delle censure e la contestazione di valutazioni discrezionali del giudice di merito non possono trovare accoglimento. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue lamentele si concentravano su due punti principali: la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, e la gestione delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, l’appellante contestava le scelte operate dal giudice di merito, chiedendo alla Suprema Corte una nuova valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. I motivi del ricorso inammissibile erano stati ritenuti:
1. Generici e Riproduttivi: Le argomentazioni non erano specifiche e si limitavano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con argomenti logici e giuridicamente corretti.
2. Basati su Motivi non Consentiti: La richiesta di riconsiderare la pena e le attenuanti generiche invade un campo riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena, a meno che la decisione impugnata non sia palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano giustificato le loro scelte sottolineando la gravità della condotta, che aveva messo in pericolo un numero considerevole di persone. Questa motivazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica, precludendo così ogni possibilità di revisione in sede di legittimità.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario formulare censure specifiche, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione del provvedimento. Contestare la discrezionalità del giudice sulla pena, senza dimostrare un’irragionevolezza palese, si traduce quasi inevitabilmente in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi generici e meramente riproduttivi di censure già respinte. Inoltre, contestava aspetti, come la quantificazione della pena e le attenuanti, che rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è logica e sufficiente.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, l’ordinanza chiarisce che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato, ma la loro applicazione è frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve tenere conto di tutti gli elementi del caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a PALERMO il 20/10/1993
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
136/ RG. 35627
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dal giudi merito atteso che la quantificazione della pena e l’applicazione delle circostanze attenua generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato, sono state ogget di una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito e sfuggono al sindacat legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione come nella specie, attesa la gravità della condo contestata che aveva messo in pericolo numerose persone; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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