Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Specificità dei Motivi
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i criteri di ammissibilità delle impugnazioni, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando è generico o meramente ripetitivo. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere come debba essere strutturato un ricorso per avere una concreta possibilità di essere esaminato nel merito, evidenziando l’onere per la difesa di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata.
Il Caso: Un Appello contro una Sentenza della Corte d’Appello
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. La difesa lamentava principalmente due vizi della decisione di secondo grado: la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza e una generica lesione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, la condanna si basava su elementi non pienamente contenuti nel capo d’imputazione originario, limitando così le sue possibilità di difesa.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi presentati non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta di tale decisione è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi dei Punti Chiave
La Corte ha fondato la sua decisione su un’analisi rigorosa dei motivi di ricorso, evidenziandone le carenze strutturali e argomentative. Le motivazioni possono essere scomposte in alcuni punti fondamentali.
Il Principio di Correlazione tra Accusa e Sentenza
Il primo motivo, relativo alla presunta violazione del principio di correlazione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata era supportata da un apparato argomentativo solido e coerente. In particolare, il riferimento normativo all’aggravante contestata (art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada) era già esplicitamente menzionato nel capo d’imputazione. Ciò, secondo la Cassazione, escludeva qualsiasi discrepanza tra l’accusa formulata e la decisione finale, rendendo la doglianza della difesa priva di fondamento.
La Genericità del Motivo sul Diritto di Difesa
Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta violazione del diritto di difesa, è stato considerato dalla Corte come del tutto generico. I giudici hanno sottolineato che la doglianza era stata posta senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a enunciare un principio di diritto in astratto, ma deve calarlo nella realtà processuale, spiegando in che modo e perché la decisione impugnata lo abbia violato.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di un Ricorso Inammissibile
Infine, un aspetto cruciale della decisione riguarda il carattere riproduttivo del ricorso. La Corte ha rilevato che i motivi proposti erano una mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di merito con argomenti logici e corretti. L’atto di appello non introduceva nuovi elementi di critica o profili di illegittimità, trasformandosi in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, precluso in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione deve essere specifico, pertinente e critico. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già disattese nei gradi precedenti. È necessario, invece, individuare i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata e argomentare in modo puntuale le ragioni per cui essa dovrebbe essere annullata. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi che dialoghino criticamente con la decisione contestata, pena la loro inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, riproducono censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure sono formulati in modo del tutto generico e senza un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa violare il principio di correlazione tra imputazione e sentenza?
Significa condannare un imputato per un fatto o un reato diverso da quello formalmente contestato nell’atto di accusa. In questo specifico caso, la Corte ha escluso la violazione perché il riferimento normativo all’aggravante era già presente nella contestazione originaria, garantendo il pieno diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitiva conferma della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da NOME a mezzo del difensore.
Rilevato che la difesa lamenta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: nella contestazione elevata a carico del ricorrente era infatti riportato il riferimento normativo all’aggravante di cui all’art. 186, comm 2-bis cod. strada, dai che discende la manifesta infondatezza della doglianza, come argomentato correttamente dalla Corte di merito.
Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità; considerato che la doglianza riguardante l’asserita violazione del diritto di difesa è del tutto genericamente posta e priva di confronto critico rispetto a quanto evidenziato in sentenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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