Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria (tardiva – dep. 4 luglio 2025) di NOME COGNOME; ritenuto che tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso, che attengono, per diversi profili al giudizio di responsabilità e che pertanto possono essere trattati unitariamente, non son deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando, per tanto, non specifici ma soltanto apparenti;
considerato, inoltre, che i motivi non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato, in ogni caso, che la Corte di appello, alle pagine da 2 a 5, ha sottolineato che l’affermazione di responsabilità è congruamente fondata, oltre che sulla compatibilità tra l’altezza del COGNOME con quella di uno dei rapinatori, sul rinvenimento dell’impronta lasciata dal rapinatore sulla porta di accesso, confutando altresì, puntualmente, le tesi ‘esclupatorie’ avanzate dalla difesa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.