Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi non Basta
Nel complesso panorama della procedura penale, l’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un punto cruciale che delimita i confini del giudizio di legittimità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di argomenti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando i principi fondamentali che ogni avvocato e cittadino dovrebbe conoscere.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi di ricorso, contestava l’affermazione di colpevolezza, sollevando dubbi sulla sua consapevolezza riguardo alla falsità di un titolo utilizzato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella constatazione che tutti i motivi presentati dal ricorrente erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una motivazione corretta e logica (richiamata alle pagine 10-11 della sentenza impugnata) per affermare la piena consapevolezza dell’imputato.
Riproporre le stesse questioni fattuali in sede di legittimità, senza evidenziare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione del giudice precedente, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, non essendo consentiti dalla legge motivi di questo tipo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica. Chi intende presentare ricorso per Cassazione deve formulare censure specifiche che colpiscano la correttezza giuridica della decisione impugnata, e non limitarsi a riproporre le medesime difese già sconfitte in appello. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze: oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che funge anche da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in questo caso specifico perché erano una mera ripetizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici precedenti.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, è una conseguenza prevista dalla legge quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, sanzionando di fatto la presentazione di un’impugnazione infondata.
Qual è il motivo principale per cui i motivi del ricorso non sono stati accolti?
Il motivo principale è che le censure sollevate erano ‘meramente riproduttive’ di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano già supportato con corretti argomenti la consapevolezza dell’imputato circa la falsità del titolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45744 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45744 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASARANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Considerato che tutti i motivi di ricorso, cori i quali si deduc:ono vizi della sent impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliat disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emer probatorie esposti alle pp. 10-11 della impugnata sentenza sulla consapevolezza dell’imputato circa la falsità del titolo speso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
#I Consigliere Estensore
Il Presidente