Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45084 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45084 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 05TUVJO) nato il 21/01/1990
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata il delitto previsto dagli artt. 56, 110, 625, n.5 e 61, n.5, cod.pen..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d’appello.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi c riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice de gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non so per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibil della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibil ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appell motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazi di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità dell doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, in ordine al motivo attinente al dedotto difetto responsabilità del ricorrente, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto d intervenuta presentazione – a seguito del mutato regime di procedibilità derivant dall’art.624, ult.comma, cod.pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 – della querela proposta dalla persona offesa NOME COGNOME e attinen anche ai fatti esaminati in questa sede.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
t
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente