Ricorso Inammissibile: Perché Copiare i Motivi d’Appello è un Errore Fatale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, originalità critica. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: la mera ripetizione degli argomenti già bocciati in appello conduce a una sola conseguenza, la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa decisione non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Analizziamo insieme l’ordinanza n. 4496/2024 per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, attraverso il suo legale, aveva articolato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento o una riforma della decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente.
Il ricorso si basava su quattro motivi principali che, secondo la difesa, evidenziavano violazioni di legge e difetti di motivazione nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia ha interrotto bruscamente il tentativo dell’imputato di ottenere una revisione del suo caso, confermando in via definitiva la sentenza della Corte d’Appello.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: Il Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno liquidato il ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, la difesa si era limitata a copiare e incollare le argomentazioni già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte di merito.
Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse lamentele. Esso deve assolvere a una funzione critica specifica: deve attaccare la logica e la coerenza della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Quando un ricorso omette questa analisi critica e si limita a ripetere argomenti già noti, viene considerato “non specifico” ma solo “apparente”, fallendo così la sua funzione essenziale. La Corte ha ribadito che la Corte d’Appello aveva già ampiamente spiegato l’infondatezza delle pretese dell’imputato, rendendo il ricorso successivo del tutto sterile.
Le Conclusioni: Un Monito sulla Corretta Tecnica Processuale
Questa ordinanza è un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione è un’arte che richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti nuovi e pertinenti, le ragioni giuridiche di tale disaccordo, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice precedente. In mancanza di tale specificità, il rischio di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, è estremamente concreto. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia di legittimità è riservato a questioni serie e fondate, scoraggiando impugnazioni puramente dilatorie o ripetitive.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione”, ovvero una ripetizione letterale, di quelli già proposti e respinti dalla Corte d’Appello, senza aggiungere alcuna critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “non specifici ma soltanto apparenti”?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica di critica argomentata contro la decisione del giudice precedente. Si limitano a riproporre le stesse questioni senza confrontarsi con le ragioni specifiche per cui erano state respinte, risultando quindi privi di reale contenuto critico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che i primi quattro motivi di ricorso che contestano violazioni di legge e la correttez della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono inammissibili perché fondat su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pp.4-5-6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere l tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che la Corte di merito ha già spiegato l’insussistenza di qualsiasi diritto tutelabil capo all’imputato a fondamento delle proprie illegittime pretese;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024
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Il Presidente