Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso di impugnazione per un imputato. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili del suo giudizio, chiarendo quali motivi non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché determinati argomenti difensivi sono destinati a fallire prima ancora di essere esaminati nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato due principali doglianze. In primo luogo, lamentava la mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello, un vizio procedurale che, se provato, avrebbe potuto invalidare il procedimento. In secondo luogo, criticava la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle attenuanti generiche, ritenendola insufficiente e illogica.
Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo rapidamente per la sua inammissibilità. La decisione si fonda su due pilastri distinti, uno di natura fattuale e l’altro di natura prettamente giuridica, che riflettono la funzione specifica della Corte di Cassazione.
La Questione della Notifica: Una Deduczione Smentita dai Fatti
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come infondato sulla base di una semplice verifica degli atti processuali. La Corte ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la notifica del decreto di citazione era stata regolarmente eseguita presso l’istituto penitenziario dove l’interessato era detenuto. Questa smentita fattuale ha reso la doglianza palesemente priva di fondamento, trasformandola in un motivo non consentito per un ricorso inammissibile.
La Critica alla Motivazione: Un Giudizio di Merito non Sindacabile
Il secondo motivo ha incontrato un ostacolo di principio. La critica mossa alla valutazione delle attenuanti generiche rientra nel cosiddetto ‘giudizio di merito’, ovvero l’apprezzamento delle circostanze del caso concreto riservato esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello, ma solo di controllare che la motivazione sia esistente, logica e non contraddittoria. Poiché nel caso di specie la motivazione era stata ritenuta sufficiente e coerente, ogni ulteriore critica esulava dalle competenze della Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, ha chiarito che il ricorso era inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Da un lato, la contestazione sulla notifica è stata definita ‘immediatamente smentita dalla disamina degli atti’, che provavano l’avvenuta consegna dell’avviso al ricorrente detenuto. Dall’altro lato, la critica alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata un tentativo di sollecitare una nuova valutazione di merito, preclusa in Cassazione, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘argomentata, sufficiente e non illogica’.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, la Corte lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge concreti e dimostrabili, non su contestazioni fattuali o su un dissenso rispetto alle valutazioni discrezionali dei giudici di merito. In assenza di tali presupposti, il ricorso non solo non avrà successo, ma comporterà anche un aggravio di spese per chi lo ha proposto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Una delle contestazioni era stata smentita dai documenti processuali, mentre l’altra riguardava una valutazione di merito non sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Qual era l’argomento del ricorrente sulla notifica?
Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello. La Corte ha verificato che, al contrario, la notifica era stata regolarmente consegnata presso il carcere dove egli si trovava detenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45326 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il 26/03/1995
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di t21gWè nwol COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto per un verso si contesta la mancata notificazio all’appellante del decreto di citazione in appello, deduzione immediatamente smentita dalla disamina degli atti, che danno conto della consegna del relativo avviso al ricorrente, detenut presso il carcere di Salerno, per altro verso si critica la motivazione resa nel denegare generiche a fronte di una argomentata valutazione del relativo rilievo, sufficiente e non illog tale da rendere non sindacabile in sede di legittimità il relativo giudizio di merito rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.