Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, è regolato da norme procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un appello viene respinto ancor prima di essere esaminato nel merito. Vediamo nel dettaglio le conseguenze di un ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso giudiziario e comporta significative sanzioni economiche per chi lo ha proposto.
Il Contesto Processuale del Caso
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato da una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della decisione di secondo grado. Tuttavia, l’esito dell’impugnazione è stato netto e sfavorevole, concretizzandosi in una declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
Con una sintetica ma perentoria ordinanza, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha chiuso la porta a ogni ulteriore discussione sulla vicenda. Il collegio, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni dell’appellante, ma si ferma a una valutazione preliminare che sancisce la mancanza dei presupposti necessari affinché la Corte possa procedere a un esame approfondito. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile.
Le Sanzioni Economiche Accessorie
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze economiche. Anzi, la legge prevede specifiche sanzioni per disincentivare ricorsi palesemente infondati o presentati senza rispettare le forme prescritte. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali: i costi relativi al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Una somma di 3.000,00 euro: un versamento a favore della cassa delle ammende, un fondo destinato al miglioramento delle condizioni carcerarie e a progetti di reinserimento.
Questa sanzione pecuniaria ha una funzione sia punitiva che dissuasiva, volta a prevenire l’abuso dello strumento processuale del ricorso in Cassazione.
Le motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, è utile ricordare quali sono le cause più comuni. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, perché solleva questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, oppure per vizi di forma, come la mancata esposizione chiara dei motivi di diritto per cui si chiede l’annullamento della sentenza. La decisione della Corte implica che, nel caso di specie, il ricorso non superava questo vaglio preliminare, rendendo superfluo l’esame del suo contenuto.
Le conclusioni
La pronuncia analizzata evidenzia l’importanza cruciale del rispetto dei requisiti formali e sostanziali per adire la Corte di Cassazione. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche rilevanti per il proponente. Questa ordinanza serve da monito: l’impugnazione di legittimità è uno strumento da utilizzare con perizia e solo in presenza di vizi giuridici chiaramente identificabili, pena l’immediata chiusura del processo con un aggravio di spese.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità implica che la Corte ha dato torto al ricorrente nel merito?
No. La Corte non esprime alcun giudizio sul merito delle ragioni del ricorrente. La decisione si basa esclusivamente su una valutazione preliminare di tipo procedurale, che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle doglianze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15007 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1966
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi
alla esclusiva competenza della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su
corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che le doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di
elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale;
ritenuto che il motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore
pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in
concreto dall’imputato;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali
e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025
iere estensore Il Co
GLYPH
Il Pre