Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
Presentare un ricorso davanti alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il rispetto di requisiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione viene respinta in via preliminare, ovvero quando viene dichiarato un ricorso inammissibile, e quali sono le severe conseguenze economiche per chi lo propone.
I Fatti Processuali in Breve
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel marzo 2024. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il soggetto ha deciso di adire la Corte di Cassazione, sperando in una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il ricorso è stato quindi esaminato dalla Settima Sezione Penale della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Dopo aver esaminato gli atti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con una decisione netta e definitiva: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della vicenda, cioè non valuta se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. Si ferma, invece, a un livello precedente, constatando che l’atto di impugnazione mancava dei presupposti richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le conseguenze di questa declaratoria sono state immediate e gravose per il ricorrente, come disposto nel dispositivo dell’ordinanza:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: il proponente è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare a favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti di riabilitazione per i detenuti.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in ambito processuale penale, un ricorso inammissibile viene dichiarato quando l’impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’analisi. Le cause possono essere molteplici e includono, ad esempio:
* La presentazione di motivi non consentiti dalla legge (per esempio, chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti, compito che spetta ai giudici di merito);
* La mancanza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione;
* Il mancato rispetto dei termini per la presentazione del ricorso;
* Vizi formali nella redazione dell’atto.
La decisione di sanzionare economicamente il ricorrente non è una misura punitiva discrezionale, ma l’applicazione di una regola processuale precisa. Tale sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte, la cui funzione è garantire l’uniforme interpretazione della legge (nomofilachia) e non fungere da terzo grado di giudizio sul fatto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La vicenda analizzata mette in luce un aspetto fondamentale del contenzioso giudiziario: l’impugnazione di un provvedimento non è un atto da compiere alla leggera. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore esame nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende rappresenta un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È essenziale, pertanto, affidarsi a un legale esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di legge per un ricorso, evitando così di incorrere in una declaratoria di inammissibilità con i relativi oneri economici.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha proposto il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 6 marzo 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19725 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19725 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il 05/03/1981
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309 del 1990 alla pena di quattro mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa, articolando unico motivo di ricorso deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, con riguardo al di
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poich riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuri
dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso e comunque manifestame infondate, posto che la sentenza impugnata ha indicato gli elementi significativi di una
modesta gravità del fatto, in particolare valorizzando sia il quantitativo di sostanza stupef detenuto dall’imputato (circa 50 grammi di hashish, da cui era ricavabili non meno di 150 do
medie singole), sia la condotta tenuta del medesimo all’atto del controllo, consistita nel ge l’involucro contenente la droga dal finestrino della propria auto prima di essere fermato
polizia giudiziaria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibili
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.