Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 30/09/1984
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Bari del 8/11/2024 di riforma, in punto di declaratoria di estinzione del reato di cui al capo per prescrizione, della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia del 2/11/2022, confermando
per il resto la condanna per plurime violazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 (capi 1-
10 d.lgs. 74 del 2000 (capo 5).
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza motivazionale e nullità della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, senza tuttavia prospettare alcun profilo specifico d
doglianza. Si ribadisce, al riguardo che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione
deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’
– sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su qu profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in qua
manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielabor l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili d
utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi
e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente