Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione non è un’azione priva di conseguenze. Oltre a vedere la propria richiesta respinta senza un esame nel merito, si rischia una condanna economica. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle implicazioni di un’impugnazione che non rispetta i presupposti di legge, sottolineando l’importanza di una valutazione attenta prima di adire il massimo organo di giustizia.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Una delle parti, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento. L’obiettivo era, come sempre in questi casi, ottenere una revisione della pronuncia di secondo grado. Tuttavia, il percorso dell’impugnazione si è interrotto bruscamente prima ancora di poter entrare nel vivo della discussione.
La Decisione della Suprema Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza emessa a seguito dell’udienza del 3 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla questione. I giudici, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, hanno deciso di non procedere all’esame del merito del ricorso, dichiarandolo semplicemente inammissibile. Questa decisione, sebbene concisa, ha effetti molto concreti e gravosi per il proponente.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha attivato un meccanismo sanzionatorio previsto dal codice di procedura. La Corte non si è limitata a respingere l’atto, ma ha anche condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento davanti alla Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria aggiuntiva, quantificata in tremila euro, da versare a favore di questo specifico ente statale.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a giudicare il ricorso inammissibile (ad esempio, la tardività della presentazione, la genericità dei motivi, la proposizione di censure non consentite in sede di legittimità). Tuttavia, la motivazione della condanna economica è implicita nella decisione stessa. La legge prevede che la parte che introduce un giudizio di impugnazione in modo temerario o senza rispettare le regole procedurali debba farsi carico non solo dei costi generati, ma anche di una sanzione pecuniaria. Questa misura ha una duplice finalità: da un lato, scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono il lavoro della Corte; dall’altro, sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni
La pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto da esercitare con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma si trasforma in un concreto pregiudizio economico per chi lo propone. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un monito a valutare con estrema perizia la fondatezza e la correttezza formale dei motivi di impugnazione, affidandosi a professionisti esperti per evitare di incorrere in esiti processuali ed economici sfavorevoli.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quale era l’oggetto del ricorso esaminato?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 16/09/2024.
Il ricorrente deve pagare solo le spese del processo?
No, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende come sanzione per l’inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29764 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 0529UZL) nato il 01/11/1976
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Ritenuto che gli stessi non appaiono scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
In ogni caso è, all’evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi
costitutivi del reato di cui all’art. 385 cod. pen. ed esclude la mancata riduzione massima per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in
considerazione della gravità del fatto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025