Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20804 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20804 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 02/02/1986
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di furto
aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il difetto di legittimazione di COGNOME NOME a proporre querela, in difetto di prova dei
poteri di rappresentanza, è manifestamente infondato alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il bene
giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà
o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si
configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al
titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del
18/07/2013, COGNOME Rv. 255975 – 01) e considerato che è indubitabile che il titolare del bar ai cui danni è stato commesso il furto sia titolare di una
posizione di fatto come sopra enucleata;
Ritenuto che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla riconducibilità del fatto all’imputato; pag. 4 sul riconoscimento della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla entità della pena);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025