Ricorso Inammissibile: i Limiti dell’Impugnazione Dopo il Concordato in Appello
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, quali sono le conseguenze di tale accordo sulle successive possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini molto stretti entro cui è possibile presentare ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in base a un accordo raggiunto tra la difesa e la Procura Generale, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, la difesa presentava ricorso alla Suprema Corte, lamentando un’erronea applicazione della legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla determinazione della pena concordata.
I Limiti al Ricorso in Cassazione dopo un Concordato
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato in giurisprudenza. Quando una sentenza viene emessa a seguito di un concordato in appello, le possibilità di un ulteriore ricorso sono estremamente limitate. L’accordo, infatti, implica una rinuncia implicita a contestare nel merito le decisioni che ne sono oggetto, inclusa la quantificazione della pena.
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici che attengono alla validità dell’accordo stesso, ovvero:
1. Vizi nella formazione della volontà: se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo è stato viziato.
2. Mancato consenso del Pubblico Ministero: se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, non è possibile contestare la congruità della pena o la sua motivazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
Applicando questi principi, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che il motivo di ricorso, incentrato esclusivamente sulla determinazione della pena, non rientrava in nessuna delle categorie ammesse. Inoltre, la difesa non aveva neppure denunciato una cosiddetta ‘pena illegale’, cioè una sanzione applicata al di fuori dei limiti minimi o massimi previsti dalla legge o di un genere diverso da quello prescritto. In assenza di una palese illegalità, la valutazione sulla misura della pena, una volta concordata, diventa insindacabile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un atto negoziale-processuale con cui l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a far valere altri motivi di appello. Contestare successivamente la pena concordata equivarrebbe a rimettere in discussione l’intero accordo, vanificandone la funzione deflattiva e di certezza del diritto. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 1, n. 944 del 2019), specificando che sono inammissibili non solo le doglianze sui motivi rinunciati, ma anche quelle su vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione. L’accordo sana, in sostanza, ogni potenziale vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, purché essa rimanga nei binari della legalità.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito pratico: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica che cristallizza la pena e preclude, di fatto, quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione su tale punto. La difesa deve quindi valutare con estrema attenzione i benefici dell’accordo rispetto alla rinuncia a far valere le proprie ragioni in un giudizio ordinario. La porta della Cassazione rimane aperta solo per vizi che minano la validità genetica dell’accordo o in caso di palesi e macroscopiche illegalità della pena, rendendo il ricorso inammissibile in tutti gli altri casi.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di ‘concordato in appello’ lamentando un’errata determinazione della pena?
No, non è possibile contestare la congruità o la motivazione della pena concordata. L’impugnazione è ammessa solo se la pena applicata è ‘illegale’, cioè se non rientra nei limiti di legge o è di un tipo diverso da quello previsto.
Quali sono gli unici motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi a vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, oppure nel caso in cui la sentenza del giudice sia difforme rispetto a quanto pattuito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte senza fondati motivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17363 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 17363 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), nato a BASSANO DEL GRAPPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME ,COGNOME
ricorso trattato de plano
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 28/11/2023 con la quale, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa, è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta in ordine ai reati ascritti ai capi A), B) e C) della rubrica.
Con un unico motivo deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti e per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante ne limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01). Nel caso in esame nessuna illegalità della pena è dato riscontrarsi in quella applicata dalla Corte di merito, né tale ipotesi, peraltro, stata specificamente denunciata.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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00 5 6 GLYPH zco “.) CI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28/03/2024