Ricorso Inammissibile: Limiti all’Impugnazione del Concordato in Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione analizzata oggi offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di un concordato in appello, ex art. 599-bis c.p.p. Il caso dimostra come non ogni presunta anomalia nella sentenza possa giustificare un ricorso, specialmente quando si tratta di un ricorso inammissibile perché basato su una mera contestazione della motivazione. Questo provvedimento chiarisce i confini entro cui la difesa può muoversi e quando, invece, la strada della Cassazione è preclusa.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva proposto appello avverso una sentenza di primo grado. In sede di appello, le parti raggiungevano un accordo sulla pena, noto come “concordato in appello”. La Corte d’Appello, recependo l’accordo, emetteva la sentenza. Successivamente, l’imputato presentava ricorso per cassazione, non contestando la pena finale applicata, ma un passaggio specifico della motivazione scritta. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente scritto di aver ridotto anche la pena per gli aumenti dovuti alla continuazione tra reati, mentre l’accordo prevedeva la riduzione della sola pena base, mantenendo fermi tali aumenti. In sostanza, si lamentava una discrasia tra l’accordo raggiunto e la sua descrizione nella motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con una decisione presa de plano, ovvero senza udienza pubblica basandosi sugli atti, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza di concordato in appello è consentita solo per motivi specifici e tassativi, tra i quali non rientra la semplice contestazione del contenuto esplicativo della motivazione.
Le motivazioni
La Cassazione ha fondato la propria decisione richiamando la sua precedente giurisprudenza. Viene chiarito che il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se si deducono motivi specifici, quali:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza di consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo siglato tra le parti.
Sono, invece, inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o a presunti vizi nella determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità (ad esempio, una pena fuori dai limiti edittali).
Nel caso specifico, il ricorrente non contestava che il giudice avesse applicato una pena diversa da quella concordata, ma si limitava a criticare il modo in cui la motivazione era stata scritta. Questo, secondo la Corte, si risolve in una mera contestazione del contenuto della motivazione, un’argomentazione non sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità per questo tipo di provvedimento. L’errore descrittivo nella motivazione non incideva sulla legalità della pena né sulla correttezza del dispositivo finale, che rifletteva l’accordo.
Le conclusioni
La pronuncia in esame rafforza la natura dispositiva e definitoria del concordato in appello. L’istituto mira a una rapida conclusione del processo, e per questo motivo le possibilità di impugnazione sono strettamente limitate. Contestare la sentenza per un’imprecisione nella parte motiva, che non si traduce in un errore nel dispositivo o in un vizio della volontà delle parti, non è un motivo valido per adire la Corte di Cassazione. Questa ordinanza serve da monito per i professionisti del diritto: prima di presentare un ricorso, è fondamentale verificare che le doglianze rientrino nel perimetro ristretto dei motivi ammessi dalla legge, per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
Quando è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o se il contenuto della pronuncia del giudice è difforme rispetto all’accordo pattuito tra le parti. Non è ammesso per contestare motivi rinunciati o per vizi nella determinazione della pena che non la rendano illegale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un vizio ammesso dalla legge, ma si limitava a criticare una parte della motivazione scritta della sentenza. Secondo la Corte, questa è una mera contestazione del contenuto motivazionale e non un valido motivo di impugnazione per una sentenza di concordato in appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3617 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3617 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
(, dita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiest ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si si trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti editt diversa dalla quella prevista dalla legge” (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso contesta non che il giudice di appello abbia provveduto in modo difforme rispetto all’istanza che gli era stata sottoposta dalle parti, ma che lo stesso è incor errore nello stendere la motivazione quando ha scritto di aver ridotto anche la pena per g aumenti in continuazione inflitti in primo grado, laddove in realtà nel concordato in appello stata ridotta soltanto la pena base ed erano stati tenuti fermi gli aumenti per continuazi inflitti in primo grado, risolvendosi, pertanto, il ricorso in una mera contestazione del conte della motivazione della pronuncia impugnata, non ammissibile contro questo tipo di provvedimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e processuali e della somma di euro tremila condanna il ricorrente al pagamento delle spese n favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.