Ricorso Inammissibile Imputato: Perché la Firma dell’Avvocato è Cruciale in Cassazione
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma le sue modalità sono regolate da precise norme procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine per i ricorsi penali: l’impossibilità per l’imputato di agire personalmente davanti alla Suprema Corte. Questo caso di ricorso inammissibile imputato dimostra come un vizio di forma possa precludere l’esame nel merito di una questione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. L’atto di ricorso, dunque, era stato redatto e sottoscritto direttamente dalla parte interessata, senza l’intermediazione e la firma di un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile imputato
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale. La Corte ha stabilito che la mancanza della sottoscrizione da parte di un avvocato qualificato costituisce un vizio insanabile che impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si fonda su una norma specifica del codice di procedura penale. La Corte ha evidenziato che l’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Cassazione. Questa regola, nota come ‘ius postulandi’, riserva ai professionisti qualificati la capacità di compiere e ricevere atti processuali in nome della parte.
La ratio della norma è quella di assicurare un filtro tecnico e qualitativo ai ricorsi, garantendo che le questioni sottoposte alla Suprema Corte siano formulate con la dovuta perizia giuridica. Il ricorso proposto e firmato personalmente dall’imputato viola direttamente questa disposizione, rendendo l’atto radicalmente nullo e, quindi, inammissibile. La Corte ha inoltre accennato, quasi come un ‘obiter dictum’ (un’argomentazione non essenziale alla decisione), anche alla genericità dei motivi di ricorso, un ulteriore difetto che, comunque, è stato assorbito dal vizio procedurale principale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di Cassazione, il “fai da te” non è ammesso. La complessità tecnica del ricorso di legittimità richiede necessariamente l’intervento di un avvocato specializzato. Tentare di agire personalmente non solo è inefficace, ma risulta anche controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche. La decisione riafferma l’importanza del ruolo del difensore come garante della correttezza procedurale e della qualità tecnica della difesa, un presidio indispensabile per la tutela effettiva dei diritti nel più alto grado di giudizio.
 
Un imputato può presentare personalmente ricorso in Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, in base all’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione deve essere proposto e sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, altrimenti è dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e confermato in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questa vicenda, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la ragione principale per cui il ricorso è stato respinto?
La ragione principale è stata la violazione della norma procedurale che impone la sottoscrizione di un difensore qualificato per il ricorso in Cassazione. L’ordinanza menziona anche, come ulteriore profilo di criticità, la genericità dei motivi del ricorso.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6   Num. 5926  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 emessa dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il motivo del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’impu violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugn anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
I?ilevcito, pertanto, che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all’art 616 cpp de come da dispositivo
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il