Ricorso inammissibile imputato: quando la forma diventa sostanza
Nel diritto processuale penale, il rispetto delle forme non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando il ricorso inammissibile imputato perché proposto senza il rispetto di un requisito essenziale: la sottoscrizione da parte di un difensore abilitato. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere le regole che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: un Appello Diretto alla Cassazione
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma, decideva di impugnare tale decisione presentando personalmente un ricorso presso la Corte di Cassazione. Il ricorso, quindi, era stato redatto e firmato direttamente dalla parte interessata, senza l’intermediazione e l’assistenza tecnica di un avvocato iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La Decisione della Corte: il ricorso inammissibile imputato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella e veloce (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una violazione chiara e diretta di una norma procedurale specifica, che impedisce alla Corte di esaminare il merito delle questioni sollevate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione sono nette e si concentrano su un vizio procedurale insuperabile.
La Violazione dell’Art. 613 c.p.p.
Il punto centrale della decisione risiede nella violazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma, così come modificata dalla Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. La legge non ammette eccezioni per l’imputato, che non può stare in giudizio personalmente in questa fase. La Corte ha sottolineato come questa regola sia un presupposto fondamentale per la stessa instaurazione di un valido rapporto processuale d’impugnazione.
La Genericità dei Motivi come Ulteriore Criticità
Sebbene la motivazione principale sia sufficiente a chiudere il caso, i giudici hanno anche accennato, ad abundantiam, alla genericità dei motivi di ricorso. Questo suggerisce che, anche se l’ostacolo formale fosse stato superato, il ricorso avrebbe probabilmente incontrato difficoltà nel merito, poiché non articolava censure specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cardine della procedura penale davanti alla Cassazione: la difesa tecnica è obbligatoria e non derogabile. Per i cittadini, questa ordinanza è un monito importante: il “fai da te” giudiziario, specialmente nei gradi più alti di giudizio, non è una strada percorribile. Affidarsi a un professionista qualificato non è solo una scelta opportuna, ma un requisito imposto dalla legge per poter validamente far valere le proprie ragioni. La sanzione dell’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, dimostra come un errore di procedura possa precludere definitivamente la possibilità di ottenere una revisione della propria condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato proposto e sottoscritto direttamente dall’imputato e non da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, in violazione dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Chi può presentare un ricorso in Corte di Cassazione in materia penale?
Secondo la normativa vigente richiamata nell’ordinanza, solo un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può validamente sottoscrivere un ricorso per Cassazione in materia penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32458 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RGN. 13616/2025 COGNOME
OSSERVA
Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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