Ricorso Inammissibile Imputato: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale sulla disciplina del processo penale, in particolare sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. La Suprema Corte si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile dell’imputato, chiarendo i limiti delle eccezioni relative al legittimo impedimento a partecipare all’udienza, specialmente quando questa si svolge con rito cartolare. La decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e fondati, pena una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti. Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza e la contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe dovuto rinviare l’udienza. Il motivo del presunto errore risiedeva in un legittimo impedimento: l’imputato era stato colpito da un provvedimento di espulsione amministrativa pochi giorni prima dell’udienza di secondo grado, circostanza che, a suo dire, gli avrebbe precluso la partecipazione al processo.
Il Ricorso in Cassazione
Il motivo di ricorso si concentrava su un unico punto: il presunto errore della Corte d’Appello nel non aver riconosciuto l’espulsione come un valido impedimento. Secondo la difesa, questa situazione avrebbe dovuto comportare un rinvio del processo per consentire all’imputato di essere presente. La difesa ha allegato al ricorso una richiesta di rientro datata il giorno prima della pronuncia della sentenza d’appello, sostenendo che tale documento provasse la volontà dell’imputato di partecipare e l’oggettiva impossibilità a farlo.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile dell’imputato
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente rilevato la debolezza dell’argomentazione difensiva. Gli Ermellini hanno qualificato il motivo di ricorso come generico e manifestamente infondato, evidenziando come la Corte d’Appello avesse già fornito una risposta adeguata e congrua alle questioni sollevate.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha osservato che il processo d’appello si era svolto secondo le regole della trattazione cartolare. Questo significa che il procedimento si è basato esclusivamente sullo scambio di atti scritti, senza la presenza fisica delle parti. In un simile contesto, la partecipazione personale dell’imputato non è la regola, ma un’eccezione che deve essere espressamente e personalmente richiesta. Nel caso di specie, l’imputato non aveva mai avanzato una richiesta formale per essere presente all’udienza. Di conseguenza, la sua assenza non poteva costituire un vizio del procedimento.
In secondo luogo, la Corte ha smontato la tesi del legittimo impedimento basandosi su un’incongruenza documentale. La stessa richiesta di rientro prodotta dalla difesa, datata 27 aprile 2023, era stata sottoscritta personalmente dal ricorrente. Questo fatto, secondo i giudici, dimostrava che l’imputato non era stato ancora espulso a quella data, contraddicendo così la tesi dell’impossibilità a partecipare all’udienza del 28 aprile 2023. La genericità del motivo, unita a questa manifesta infondatezza, ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Concludendo, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna subita in appello, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali del giudizio di legittimità e una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: un ricorso, per essere accolto, deve basarsi su motivi specifici, non contraddittori e giuridicamente solidi. L’appello a presunti impedimenti, se non supportato da prove concrete e da una corretta attivazione delle facoltà processuali, si rivela una strategia destinata al fallimento.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché il motivo basato sul legittimo impedimento dell’imputato espulso non era supportato da una richiesta personale di partecipazione al processo e presentava contraddizioni documentali.
La richiesta di partecipare al processo da parte dell’imputato era stata presentata correttamente?
No, la Corte ha rilevato che l’imputato non aveva richiesto personalmente di partecipare al processo d’appello, che si è svolto con la modalità della trattazione cartolare (cioè scritta), dove la presenza fisica non è automatica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUSTAFA] NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, co eccepisce la nullità della sentenza e la contraddittorietà della motivazione in ordin rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’imputato espulso in INDIRIZZO amministra aprile 2023 è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza;
rilevato che la Corte di appello ha già fornito congrua risposta, non avendo l richiesto personalmente di partecipare al processo, svoltosi a trattazione cartol presenza delle parti, che, infatti, avevano già depositato le rispettive conclusioni dalla sentenza (peraltro, la richiesta di rientro allegata al ricorso e trasmess appello per conoscenza, reca la data del 27 aprile 2023 e la sottoscrizione del ric quindi, non era stato ancora espulso);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favo cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Pr dente