Ricorso inammissibile imputato: perché la firma personale non basta in Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la difesa tecnica specializzata è un requisito imprescindibile per adire alla Suprema Corte. Analizziamo come un ricorso inammissibile imputato a causa di un vizio di forma abbia portato a una declaratoria di inammissibilità, evidenziando l’importanza di affidarsi a un professionista qualificato.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Invece di avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, l’imputato decideva di agire personalmente, redigendo e sottoscrivendo di proprio pugno il ricorso per Cassazione. Questo atto, apparentemente un esercizio del proprio diritto di difesa, si è scontrato con una precisa e inderogabile norma del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata netta: l’atto introduttivo del giudizio di legittimità non poteva essere preso in considerazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: il principio del ricorso inammissibile imputato per vizio di forma
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile per una ragione dirimente: è stato proposto e sottoscritto direttamente dall’imputato.
Il Divieto di Difesa Personale in Cassazione
La norma citata stabilisce, senza lasciare spazio a interpretazioni, che il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione non è un mero cavillo, ma risponde all’esigenza di assicurare che il giudizio di legittimità, incentrato su complesse questioni di diritto, sia alimentato da atti tecnicamente validi e argomentati.
La firma personale dell’imputato, pertanto, costituisce un vizio insanabile che impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. La Corte ha sottolineato come questo difetto procedurale sia talmente grave da assorbire ogni altra possibile doglianza, inclusa la genericità dei motivi di ricorso, anch’essa velatamente menzionata nell’ordinanza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: nel giudizio di Cassazione, la difesa personale non è ammessa. La complessità delle questioni trattate e la natura del giudizio di legittimità richiedono l’intervento obbligatorio di un avvocato specializzato. La sanzione per un ricorso inammissibile imputato non è solo la mancata valutazione nel merito delle proprie ragioni, ma anche una condanna economica. Per chiunque intenda contestare una sentenza penale dinnanzi alla Suprema Corte, è quindi essenziale e non facoltativo rivolgersi a un legale abilitato, unico soggetto in grado di redigere e sottoscrivere validamente l’atto di impugnazione.
Un imputato può presentare e firmare personalmente un ricorso per Cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Cosa accade se un ricorso per Cassazione è firmato solo dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo vizio di forma impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione, bloccando l’impugnazione sin dall’inizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente