Ricorso Inammissibile Imputato: Quando la Sottoscrizione Personale non è Valida
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: la presentazione del ricorso. Il caso analizzato riguarda un ricorso inammissibile imputato perché proposto personalmente dall’accusato, nonostante la presenza della firma digitale del suo difensore. Questa ordinanza sottolinea l’importanza dei requisiti formali e della legittimazione ad agire nei gradi più alti di giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di ricorso veniva proposto e sottoscritto personalmente dall’imputato stesso. In calce al documento era presente la firma digitale del suo avvocato difensore, ma l’atto non risultava in alcun modo redatto o presentato formalmente da quest’ultimo.
La questione giuridica posta all’attenzione della Suprema Corte era, quindi, se un ricorso così formulato potesse essere considerato valido e, di conseguenza, esaminato nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale cardine: la mancanza di legittimazione da parte dell’imputato a proporre personalmente il ricorso davanti alla Suprema Corte. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del ricorso inammissibile imputato
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorso era stato chiaramente proposto e sottoscritto dall’imputato. Quest’ultimo, secondo le norme procedurali, è privo della legittimazione a stare in giudizio personalmente davanti alla Corte di Cassazione. Questo ruolo spetta esclusivamente a un difensore abilitato.
Il punto cruciale della motivazione riguarda il valore della firma digitale del legale. I giudici hanno specificato che la mera apposizione della firma digitale del difensore in calce all’atto non è sufficiente a sanare il vizio originario. Affinché il ricorso sia valido, deve esserci una chiara attribuzione dell’atto al difensore stesso, il quale deve figurare come il soggetto che lo propone e lo sottoscrive in qualità di legale rappresentante. In assenza di tale attribuzione, la firma digitale diventa un elemento formale privo di sostanza, incapace di superare il difetto di legittimazione del proponente.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica nel processo penale. Gli imputati e i loro difensori devono prestare la massima attenzione alle formalità richieste per la presentazione degli atti di impugnazione, specialmente in Cassazione. La decisione chiarisce che la tecnologia, come la firma digitale, non può sostituire i requisiti sostanziali e procedurali richiesti dalla legge. Un atto deve essere non solo firmato, ma anche chiaramente attribuito al soggetto legittimato a compierlo. Per gli avvocati, ciò significa assicurarsi che ogni atto di ricorso sia inequivocabilmente redatto e presentato a proprio nome, per evitare che un errore formale precluda al proprio assistito la possibilità di un esame nel merito della sua istanza.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, l’imputato è privo di legittimazione a proporre personalmente il ricorso in Cassazione, in quanto tale atto deve essere sottoscritto da un difensore abilitato.
La firma digitale del difensore in calce a un ricorso presentato dall’imputato è sufficiente a renderlo valido?
No, la mera firma digitale del difensore posta in calce non è sufficiente a sanare il difetto di legittimazione se l’atto non è chiaramente attribuibile al difensore stesso, ma risulta proposto dall’imputato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per questo motivo?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall’imputato, privo di legittimazione, non valendo la mera firma digitale del difensore posta in calce, senza alcuna attribuzione dell’atto proposto allo stesso difensore;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24.10.2025