Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40891 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato ad Isernia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del Tribunale di Napoli; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; Lette le conclusioni del procuratore Generale, in persona del dottAVV_NOTAIO NOME
NOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa nel proc. 1673/24 S.I.G.E. e depositata il 6 maggio 2025, il Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, ha:
rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza emessa il 10 gennaio 2007 dal Tribunale di Napoli, irrevocabile il 2 ottobre 2012, con la quale il predetto è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa;
rigettato la dichiarazione di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. del relativo titolo esecutivo;
dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la medesima sentenza.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con il quale censura, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), c.p.p., l’erronea applicazione della normativa in punto di dichiarazione di contumacia, nonché la manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il difensore lamenta che nel corso del giudizio di primo grado il ricorrente sia stato erroneamente dichiarato contumace, non avendo, in particolare, presenziato, diversamente da quanto rappresentato nel corpo del provvedimento impugnato, all’udienza dibattimentale tenutasi innanzi al Tribunale di Napoli in data 24 maggio 2006.
Lamenta, per l’effetto, che il NOME non ha ricevuto il prescritto avviso di deposito con l’estratto della sentenza di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente alle modifiche ad esso apportate dall’art. 10 della legge 28 aprile 2014 n. 67.
Aggiunge che il ricorrente, trasferitosi in Germania sin dal 2008, dichiarato contumace dalla Corte di Appello di Napoli nel corso del giudizio di secondo grado, non ha ricevuto nemmeno la notifica dell’estratto contumaciale della relativa sentenza pronunciata il 18 febbraio 2011.
Contesta, con argomento conclusivo, che il NOME non ha mai avuto effettiva conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha invocato una declaratoria di inammissibilità del ricorso posto che l’indicazione della presenza del ricorrente riportata nel verbale relativo all’udienza celebrata innanzi al Tribunale di Napoli il 24 maggio 2006 fa fede fino a querela di falso, che la partecipazione a detta udienza non risulta essere stata comunque specificamente contrastata con il presente ricorso, che la questione relativa alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado non è stata devoluta al giudice dell’esecuzione e che le valutazioni con le quali è stata rigettata la richiesta di restituzione ne termine ex art. 175 cod. proc. pen. non hanno costituito oggetto di specifica censura difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
GLYPH L’argomento difensivo, invero preliminare sotto il profilo logico-giuridico, con il quale il difensore denuncia che il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna per la quale si invoca declaratoria di nullità appare manifestamente infondato oltre i limiti della temerarietà.
La verifica degli atti processuali – alla quale questa Corte può dare corso essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01) – consente, infatti, di apprezzare come il NOME abbia, anzitutto, ricevuto regolare notifica del decreto che dispone il giudizio presso la Casa circondariale di Terni ove all’epoca era detenuto e di acclarare come il predetto abbia, poi, espressamente rinunciato, con dichiarazioni raccolte a modello I.P.1. rilasciate presso l’ufficio matricola del medesimo istituto, a partecipare alle udienze dibattimentali tenutesi il 28 dicembre 2005, 1’8 febbraio ed il 15 marzo 2006 per le quali ne era stata disposta rituale traduzione.
Parimenti, immeritevole di apprezzamento è la censura difensiva in ordine alla natura contumaciale del giudizio svoltosi, in primo grado, innanzi al Tribunale di Napoli.
Il NOME, infatti, scarcerato il 24 marzo 2006 per aver beneficiato dell’indulto, ha partecipato all’udienza dibattimentale del 24 maggio 2006, come l’analisi del relativo verbale permette di ricostruire.
Correttamente, pertanto, il ricorrente è stato qualificato come «assente» nei verbali relativi alle udienze dibattimentali successive alla predetta, alle quali non ha invece presenziato.
Orbene, a detta condizione conseguiva, ratíone temporis, il diritto di ricevere non già l’estratto contumaciale della sentenza di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., ma solo l’avviso di deposito della motivazione della decisione per il caso in cui la stessa fosse stata depositata oltre i termini fissati dal collegio.
Quest’ultima condizione nel caso di specie non si è verificata.
Il deposito in cancelleria delle motivazioni è, infatti, avvenuto il 26 gennaio 2007, ovvero entro i trenta giorni dalla lettura del dispositivo in udienza, cui si è dato corso il 10 gennaio 2007, in coerenza alle determinazioni assunte dal collegio ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
La contestazione sul punto operata dal difensore del ricorrente – che muove dall’apodittica affermazione che l’assistito non avrebbe presenziato all’udienza del 24 maggio 2006 – è pertanto irricevibile alla luce delle considerazioni svolte.
Peraltro, costituisce principio di diritto cui questa Corte intende dare continuità quello per il quale il verbale d’udienza nel procedimento penale è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni che ai sensi
dell’art. 2700 cod. civ. fa piena prova di quanto in esso attestato fino a querela di falso (Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023, Sanguinetti, Rv. 285404 – 01). Detta querela, nel caso in esame, non risulta essere stata proposta. Non appare, infine, meritevole di considerazione in questa sede nemmeno la doglianza difensiva attinente alla mancata notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli. Trattasi, infatti, di argomento che deve qualificarsi come inammissibile non essendo stato devoluto alla cognizione del giudice dell’esecuzione ma dedotto per la prima volta con il presente ricorso per cassazione.
GLYPH Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il NOME deve essere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025.