Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice. È fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, spiegando perché la semplice riproposizione dei motivi già esaminati in appello porta a un inevitabile rigetto.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di reati che includevano minacce, decideva di non arrendersi e di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il suo ricorso si basava principalmente su due punti: un presunto errore nell’interpretazione delle prove (il cosiddetto travisamento della prova) e una motivazione della sentenza d’appello ritenuta carente, illogica e contraddittoria.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Inammissibile
L’imputato sosteneva, in particolare, che il suo riconoscimento non fosse attendibile e che, di conseguenza, l’intera affermazione di responsabilità fosse viziata. Tuttavia, la difesa si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte di Cassazione ha osservato che i motivi presentati non erano altro che una ripetizione di argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello.
Il Codice di procedura penale, all’articolo 591, stabilisce chiaramente i requisiti per un ricorso valido. Tra questi, vi è la specificità dei motivi: l’atto di impugnazione deve contenere una critica concreta e mirata alla decisione che si contesta. Non può essere una generica lamentela o, come in questo caso, un semplice ‘copia e incolla’ delle difese già avanzate. Un ricorso così formulato viene considerato ‘apparente’ e, quindi, dichiarato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso era privo di un effettivo confronto con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva fornito una motivazione logica e congrua, spiegando perché le frasi pronunciate dall’imputato fossero state ritenute idonee a intimidire la vittima, integrando così il reato di minaccia. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto questo ragionamento, si era limitato a riproporre le sue tesi, omettendo di svolgere quella funzione critica che è l’essenza stessa del ricorso per cassazione.
La decisione sottolinea un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che chiede implicitamente una nuova valutazione delle prove, senza evidenziare vizi specifici della sentenza, è destinato a fallire.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
L’ordinanza della Corte si conclude con una dichiarazione di inammissibilità. Questo non significa solo che il ricorso è stato respinto, ma che non è stato nemmeno esaminato nel merito. Le conseguenze per il ricorrente sono immediate e concrete: la condanna d’appello diventa definitiva. Inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La lezione è chiara: per accedere alla Corte di Cassazione, è indispensabile un’argomentazione giuridica rigorosa, specifica e pertinente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio di appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che non possono essere generici, ma devono confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, indicando in modo preciso e puntuale le parti contestate e le ragioni giuridiche per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34866 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che deducono travisamento della prova, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati contestati, lamentando, in particolare, l’inattendibilità del riconoscimento dell’imputato, non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pagg. 6 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti, il giudice di appello ha ritenuto le frasi proferite dall’odierno ricorrente idonee a coartare la volontà della persona offesa e, pertanto, sufficienti ad integrare l’elemento della minaccia);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente